DDL Diffamazione


PROPOSTA DI LEGGE PER CONTRO LA DEPENALIZZAZIONE DELLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
Art. 1
Modifica all’ art. 594 c.p. , reato di ingiuria
All’ ultimo capoverso  dopo la parola persone si introduce il seguente testo “ovvero durante una trasmissione televisiva, radiofonica , mezzi di informazione o di altra pubblicità”
Dopo l’ ultimo capoverso si introduce un nuovo comma con il seguente testo “Nel caso di cui sopra si procede anche nei confronti del conduttore televisivo, radiofonico o moderatore di altro dibattito pubblico che con un suo comportamento omissivo non evita o non limita l’azione dell’ offensore a norma dell’ art. 57 c.p.

Art. 2
Modifica all’ art. 595 c.p. reato di diffamazione
Nel  terzo capoverso si sostituiscono alla parole “sei mesi” e “tre” rispettivamente con le parole “due anni” e “cinque” nonché il numero “516” con il numero “4000”

Art. 3
Modifica a all’ art. 596 c.p. esclusione della prova liberatoria
Al  terzo capoverso dopo il sottocomma 3 è introdotto il sottocomma  4 con il seguente testo “se dalla notorietà del fatto può derivarne l ‘insussistenza del danno di immagine della parte offesa  e quindi del reato”.

Art. 4
Modifica all’ rt. 597 c.p. querela della persona offesa ed estinzione del reato
Al termine del primo capoverso dopo la parola offesa si aggiunge il seguente testo “ovvero d’ ufficio da parte del PM titolare dell’ inchiesta se la persona offesa al momento del fatto è sottoposta ad un procedimento penale afferente all’ offesa stessa”

Art. 5
Risarcimenti
Alla parte offesa dal reati di cui all’ art. 594 ultimo capoverso e 595 comma 3 cp oltre ai danni patrimoniali e morali è riconosciuto il danno esistenziale correlato il quantificato tenendo conto della diffusione della testata nei vari canali di informazione ovvero televisione, radio, giornali, internet ed ogni altro mezzo di informazione di massa. Nel caso in cui il reato di diffamazione a mezzo stampa è compiuto per mezzo di affissioni  o distribuzione di stampati si tiene conto della popolosità e frequentazione del luogo in cui si è consumato il fatto per il quale si procede.

Testo non ancora definitivo ed in fase di integrazione ed aperto al conributo di tutti
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