Petizione


LA LIBERTA’ DI STAMPA NON SIA L’ IMPUNITA’  PENALE PER I GIORNALISTI
Il reato di diffamazione a mezzo stampa (art.595 comma 3 cp) consiste nel ledere dolosamente ovvero volontariamente l’ altrui reputazione nell’ onore e nel decoro.  Tale lesione per successivo articolo 597 esiste anche se il fatto è vero. Spesso a questa aggravante si accompagna quella del successivo comma 4 denominato “attribuzione del fatto determinato” ovvero accusare pubblicamente qualcuno di aver commesso un reato. Non è necessario essere espliciti, è sufficiente l’ innesco del dubbio. Quando il reato riguarda un giornalista è più difficile perseguirlo in quanto la Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha nel corso degli anni stabilito dei principi che spesso violati in particolare in ambito di cronaca nera e giudiziaria. I principi sono i seguenti:
Verità della notizia ovvero il giornalista deve accertare la notizia sia vera, che la fonte sia attendibile ma soprattutto che la notizia sia completa ovvero viene travisata per omissione di fatti o per interpretazione personale di fatti veri che possono fuoriviare il lettore.  Spesso nelle cronache giudiziarie recenti accade che i giornalisti si improvvisino investigatori e offrano piste alternative non seguite dalla magistratura o omettano di riferire al pubblico elementi favorevoli alla difesa
Interesse pubblico:  si ha quando l’ informazione può contribuire alla  formazione di una pubblica opinione su un fatto oggettivamente rilevante per la collettività. Vi deve essere un interesse generale collettivo e non semplice voyerismo. Spesso questo precetto è violato con l’ intromissione nella privacy di un cittadino seppur indagato e in quella dei suoi amici, parenti e conoscenti benché palesemente estranei alla vicenda
Continenza: riguarda la qualità del linguaggio usato che deve essere adeguato. Sono quindi vietati i cosiddetti titoli a sensazione e aggettivi come “mostro” o simili quando risultano sproporzionati rispetto al fatto. Lo stesso dicasi per  vocaboli che possano nuocere alla comprensione del fatto. Come noto spesso i giornalisti esagerano con gli aggettivi e santificano all’ eccesso le vittime. Infine un giornalista può essere condannato se effettua collegamenti con altre notizie in modo aritrario e non proporzionato
Il giornalisti è intermediario nella cronaca giudiziaria ovvero deve limitarsi a riferire la notizia cosi come compare negli atti o riferita da una fonte giudiziaria. Non può riferire notizie da fonti diverse e deve astenersi dall ‘effettuare indagini parallele e ricostruzioni alternative rischiando così di compromettere le indagini ufficiali. Spesso invece vengono intervistati testimoni di procedimenti in itinere e si cerca di verificare la loro attendibilità o veridicità di quanto da esse affermato agli inquirenti. Spesso le interviste, il più delle volte non necessarie, sono ottenute dietro compenso per i testi rischiando così l ‘ induzione alla false dichiarazioni mediante dazione di danaro, reato detto anche di subornazione.
Alterare un inchiesta può comportare diversi reati fra i quali i più frequenti rasentati dai giornalisti vi sono  la frode processuale (art. 374 cp), e il favoreggiamento (art. 378 cp). Reati che si consumano quando si induce la magistratura a indagare la persona sbagliata e nel secondo caso si finisce per evitare che il vero colpevole venga assicurato alla giustizia. Spesso il tutto si accompagna alla violazioni di vari segreti fra i quali quello istruttorio. Si veda ad esempio la divulgazione del nome di Massimo Giuseppe Bossetti come indiziato del delitto di Yara Gambirasio che sicuramente ha danneggiato l’ attività della procura.
Recentemente l’ informazione risente sempre più della necessità di un taglio commerciale e quindi la competizione tra media porta i giornalisti a spendere  sempre meno tempo a verificare le notizie e sempre più a rinunciare alla continenze del  linguaggio per dare spazio all’ effetto emotivo della notizia che deve prevalere su quello oggettio. La questione si è ulteriormente aggravata con la diffusione del web e dei social network che riducono ulteriormente i tempo. Cosa molto grave ed ingiustificata è rappresentata dal fatto che i giornalisti si sentano in competizione con i blogger ovvero persone che diffondono e commentano notizie attraverso i propri diari web detti blog.
Quanto sopra, unitamente al fatto che molte testate sono attive in cronaca politica nel senso di fare gli interessi di parte di questo o di quel politico, al punto di trasformarsi nelle cosiddette “macchine del fango”  ha provocato una pioggia di querele nei confronti dei giornalisti. Questi ora chiedono la depenalizzazione del reato di diffamazione  e che venga punito con una sola ammenda. Ciò causa due problemi :
Inaneguatezza della pena alla gravità del fatto: il linciaggio mediatico comporta per chi lo subisce uno stato d’ ansia simili allo stalking e talvolta influisce sull’ esito dell’ iter processuale inducendo la magistratura a concentrarsi verso soggetti indicati dalla stampa per evitare a sua volta la gogna mediatica
Annullamento del potere educativo della pena in quanto una piccola ammenda non pesa sul patrimonio del condannato che quindi non viene disincentivato dal divenire recidivo
Il tutto è gravato dalla sempre più crescente moral suasion della stampa nei confronti della magistratura dovuto al suo potere di influenzare l’ opinione pubblica già poco incrine a credere nella giustizia.
Per mettere fine a tutto ciò io che sono una vittima del sistema chiedo alla stampa di riflettere, alle istituzioni di non depenalizzare il reato di diffamazione ma di aggravare le pene per i giornalisti o quantomeno che ad una ammenda decisamente esosa  sia affiancata la pena accessoria dell’ interdizione professionale da un minimo di sei anni a all’ ergastolo professionale per i  recidivi.  Altrettanto esosi siano i risarcimenti per danno esistenziale correlato e che sia proporzionale alla diffusione della testata. Es: 1€ per ogni lettore/spettatore e vistitatore del sito web e pagine di social network associate.
Sono disposto a scrivere personalmente il testo di legge da approvare e pubblicherò presto una proposta di legge.

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